Art. 2.

      1. Per la realizzazione ed il completamento del Parco archeologico e monumentale del territorio Ostiense, il Ministero per i beni e le attività culturali procede agli interventi di espropriazione necessari, ai sensi delle disposizioni contenute nella parte seconda, titolo I, capo VII, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

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      2. Alla soprintendenza archeologica di Ostia, in ottemperanza agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è concesso un contributo straordinario di 50 milioni di euro, finalizzato all'attuazione degli interventi strutturali necessari e alla realizzazione delle aree archeologiche di Porto e di Isola Sacra.